IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,   n.   135,   recante:
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini» ed, in  particolare,  l'articolo
2, comma 10-ter; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio   2013,   n.   105,   concernente:   «Regolamento    recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135»; 
  Visto  l'articolo  6  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91,  che
ha soppresso la gestione commissariale di cui all'articolo 19,  comma
5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, trasferendo le  relative
funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Ravvisata  l'opportunita'  di  apportare  modificazioni  al   testo
dell'articolo  2,  comma  3,  lettera  b)  del  citato  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del  2013,  in  coerenza
con l'assetto organizzativo  vigente  a  seguito  della  soppressione
della gestione commissariale di cui al sopra citato  articolo  6  del
decreto-legge n. 51 del 2015; 
  Visto il decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante:
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche»
e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera c), che  istituisce
il  «Comando  unita'  per   la   tutela   forestale,   ambientale   e
agroalimentare»  che  dipende  funzionalmente  dal   Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali per  le  materie  afferenti
alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale, e l'articolo  11,
comma 2, che dispone l'adeguamento della struttura organizzativa  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla  nuova
articolazione  delle  competenze  derivante  dal   medesimo   decreto
legislativo, da effettuarsi con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri da adottare ai sensi del sopra citato articolo 2,  comma
10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto, altresi', l'articolo 20 del citato  decreto  legislativo  n.
177 del 2016, secondo cui il trasferimento delle risorse  strumentali
e finanziarie e il transito del personale hanno effetto  a  decorrere
dal 1° gennaio 2017; 
  Vista la Tabella A allegata al citato decreto  legislativo  n.  177
del 2016, che, in relazione al trasferimento delle competenze di  cui
all'articolo 11, comma 2, prevede  il  contingente  di  personale  da
assegnare, tra le altre amministrazioni, al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12, comma  1,
con corrispondente incremento della dotazione organica del  Ministero
medesimo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21
novembre 2016, recante determinazione del  contingente  di  personale
del Corpo forestale dello Stato che potra' avvalersi  della  facolta'
del transito ad altra amministrazione  statale  e  definizione  delle
tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di
mobilita',  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma   3,   del   decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177; 
  Vista la proposta formulata dal Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali con nota n. 4064 del 29 marzo 2017,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 177  del
2016; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente  con  i
compiti  e  le  funzioni  attribuite  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali dal decreto legislativo  n.  177  del
2016 e con gli incrementi del contingente  di  personale  proveniente
dal Corpo forestale dello Stato; 
  Preso atto che sulla proposta  di  riorganizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Amministrazione ha
informato le Organizzazioni sindacali in data 20 dicembre 2016; 
  Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', tenuto conto della
tempistica prevista dalla  norma  per  l'adozione  dei  provvedimenti
attuativi di cui al decreto legislativo  n.  177  del  2016,  di  non
avvalersi della facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
gennaio 2017, con il quale il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e' stato delegato ad esercitare le  funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei  ministri  in  materia  di
lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e  funzionamento
delle pubbliche amministrazioni; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
                  ministri 27 febbraio 2013, n. 105 
 
  1. All'articolo 2 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27  febbraio  2013,  n.  105,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, in fine, sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «e
promuove la tutela degli interessi forestali nazionali»; 
    b) al comma 2, primo periodo, in fine, sono aggiunte le  seguenti
parole:  «;  rappresentanza  e  tutela  degli   interessi   forestali
nazionali  in  sede  europea  e  internazionale  e  raccordo  con  le
politiche forestali regionali; certificazione in materia di commercio
internazionale e di detenzione di  esemplari  di  fauna  e  di  flora
minacciati di estinzione,  di  cui  all'articolo  8-quinquies,  comma
3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite  le  unita'
specializzate dell'Arma dei  carabinieri;  tenuta  dell'elenco  degli
alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi
2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10»; 
    c) al comma 3, le parole: «Il Dipartimento e' articolato  in  due
uffici  di  livello  dirigenziale  generale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il Dipartimento e' articolato in  tre  uffici  di  livello
dirigenziale generale»; 
    d) al comma 3, lettera b), le parole: «alla politica  forestale,»
sono soppresse; 
    e)  al  comma  3,  lettera  b),  le  parole:  «usi  civici»  sono
soppresse; 
    f) al comma 3, lettera b), le parole: «ferma restando  l'autonoma
gestione delle stesse  da  parte  del  commissario  ad  acta  di  cui
all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995. n. 104» sono soppresse; 
    g) al comma 3, dopo la  lettera  b),  e'  aggiunta  la  seguente:
«b-bis) Direzione generale delle  foreste:  rappresentanza  e  tutela
degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale,
coordinamento  delle  politiche  forestali  nazionali  e   regionali;
elaborazione delle linee di politica forestale, anche con riferimento
al  dissesto  idrogeologico  e  alla  mitigazione   dei   cambiamenti
climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo  forestale;
elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno,
in coerenza con quelle dell'Unione europea;  coordinamento  politiche
di valorizzazione della  biodiversita'  negli  ecosistemi  forestali;
coordinamento e tutela dei patrimoni  genetici  e  delle  sementi  di
interesse  forestale,  nel  rispetto  della   normativa   europea   e
internazionale  vigente;  tutela  e   valorizzazione   dei   prodotti
forestali e del sottobosco; adempimenti relativi  all'attuazione  del
decreto ministeriale n. 18799 del 27 dicembre  2012,  di  istituzione
dell'Autorita'   nazionale   competente   per   l'applicazione    del
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio;
certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione
di esemplari di fauna e di flora minacciati  di  estinzione,  di  cui
all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge  7  febbraio
1992,  n.  150,  tramite  le  unita'  specializzate   dell'Arma   dei
carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali  e  rilascio
del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio
2013,  n.  10.  La  Direzione  generale  si  articola  in  4   uffici
dirigenziali non generali.». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  10-ter  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.  156,
          supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189: 
              «Art.  2 (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - (Omissis). 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2012, i regolamenti di organizzazione  dei  Ministeri  sono
          adottati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  I  decreti  previsti  dal  presente  comma   sono
          soggetti al  controllo  preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Sugli  stessi  decreti  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  facolta'  di
          richiedere il parere del Consiglio di  Stato.  A  decorrere
          dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti  decreti
          cessa di avere vigore, per  il  Ministero  interessato,  il
          regolamento di organizzazione vigente.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          27   febbraio   2013,   n.   105    (Regolamento    recante
          organizzazione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma  10-ter,
          del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre  2013,  n.
          218. 
              - Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 5 maggio  2015,
          n. 51 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  rilancio  dei
          settori  agricoli  in  crisi,  di  sostegno  alle   imprese
          agricole colpite da eventi di carattere  eccezionale  e  di
          razionalizzazione delle strutture ministeriali), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2015, n. 103, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  2  luglio  2015,  n.  91,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152: 
              «Art. 6 (Razionalizzazione di strutture  del  Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali).  - 1.  Al
          fine di razionalizzare e garantire la  realizzazione  delle
          strutture  irrigue  nelle  regioni   del   Mezzogiorno,   a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, la gestione  commissariale  di  cui  all'art.  19,
          comma  5,  del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  1995,
          n. 104, e  successive  modificazioni,  e'  soppressa  e  le
          relative   funzioni   sono   trasferite    ai    competenti
          dipartimenti e  direzioni  del  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali.  Il   Ministero   delle
          politiche agricole alimentari e forestali provvede altresi'
          ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta
          gestione  nonche'  i  relativi  impegni  e  gli   eventuali
          residui. Le relazioni di cui al citato art.  19,  comma  5,
          del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche  alle
          Camere. 
              2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si
          provvede, sulla base di quanto  previsto  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,  n.
          105, con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, che dispone anche  in  ordine  alla
          riassegnazione delle risorse umane, ivi compresi i soggetti
          con contratti di collaborazione,  sino  alla  scadenza  dei
          relativi   contratti,   previa    verifica    della    loro
          funzionalita' alle attivita' da svolgere e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per il bilancio dello Stato,  strumentali  e
          finanziarie   in   dotazione   alla    predetta    gestione
          commissariale,   ferma   restando   la   destinazione   dei
          finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del
          Mezzogiorno, ivi  incluso  quanto  previsto  dall'art.  19,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  32   del   1995,
          necessarie  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   stesse,
          nonche' in ordine agli  ulteriori  adempimenti  riguardanti
          l'adozione del bilancio di chiusura  della  gestione  e  la
          definizione delle residue fasi  liquidatorie,  compresa  la
          definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per  la
          promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. 
              3. Dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le
          competenze e le funzioni attribuite da norme  di  legge  al
          commissario ad acta  di  cui  all'art.  19,  comma  5,  del
          decreto-legge 8  febbraio  1995,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  aprile  1995,  n.  104,  si
          intendono riferite agli uffici  del  Ministero  di  cui  al
          comma 1. 
              3-bis. All'art. 1,  comma  298,  primo  periodo,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,
          le parole: "fino al 30 giugno 2015" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "fino al 31 dicembre 2015".». 
              Il  decreto  legislativo  19  agosto   2016,   n.   177
          (Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2016,  n.
          213. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
          novembre 2016 (Determinazione del contingente di  personale
          del Corpo forestale dello Stato che potra' avvalersi  della
          facolta' del transito ad altra  amministrazione  statale  e
          definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da
          applicare alle procedure di mobilita', ai  sensi  dell'art.
          12, comma 3, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
          177), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3  gennaio
          2017, n. 2. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
          gennaio  2017  (Delega  di  funzioni  al   Ministro   senza
          portafoglio on. dott.ssa Maria Anna  Madia)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta l'art. 2 del citato decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  2  (Dipartimento  delle  politiche   europee   e
          internazionali  e   dello   sviluppo   rurale).   - 1.   Il
          Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e
          internazionali  e  dello  sviluppo   rurale   esercita   le
          competenze del Ministero in materia di politiche di mercato
          nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti  con
          l'Unione europea nella fase di formazione e  di  attuazione
          della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e
          della Commissione e  promuove  la  tutela  degli  interessi
          forestali nazionali. 
              2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del
          Ministero   le   relazioni   con   l'Unione    europea    e
          internazionali, anche in sede bilaterale  e  multilaterale,
          ivi compresi  i  lavori  dell'Organizzazione  mondiale  del
          commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione  e
          lo sviluppo economico (OCSE)  e  dell'Organizzazione  delle
          Nazioni Unite per l'Agricoltura  e  le  risorse  alimentari
          (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari  esteri  ed
          esercita le competenze in materia di:  sviluppo  del  mondo
          rurale,   delle   imprese   del   sistema    agricolo    ed
          agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo  rurale
          dell'Unione  europea  e  nazionali;  tutela  dei  patrimoni
          genetici   e   regolazione   delle   sementi;   tutela    e
          valorizzazione della biodiversita' vegetale  e  animale  ai
          fini  del  miglioramento  della   produzione   agricola   e
          forestale; attivita' venatoria e gestione programmata della
          stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole
          e alimentari tradizionali e dei  siti  rurali,  assicurando
          l'attuazione delle  leggi  6  aprile  1977,  n.  184  e  27
          settembre 2007, n. 167; economia montana nell'ambito  della
          politica di sviluppo rurale;  programmazione  nazionale  in
          materia  di  agriturismo;   valorizzazione   del   comparto
          agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarieta'
          nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
          102, e successive modificazioni,  a  sostegno  dei  redditi
          delle imprese agricole e zootecniche colpite  da  calamita'
          naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie  e
          attacchi parassitari; gestione del  servizio  fitosanitario
          centrale, quale  autorita'  unica  di  coordinamento  e  di
          contatto  per   le   materie   disciplinate   dal   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 214; rappresentanza e tutela
          degli interessi  forestali  nazionali  in  sede  europea  e
          internazionale  e  raccordo  con  le  politiche   forestali
          regionali;   certificazione   in   materia   di   commercio
          internazionale e di detenzione di esemplari di fauna  e  di
          flora   minacciati   di   estinzione,   di   cui   all'art.
          8-quinquies, comma  3-quinquies,  della  legge  7  febbraio
          1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei
          carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali  e
          rilascio del parere di cui all'art. 7,commi 2  e  4,  della
          legge 14 gennaio 2013, n. 10.  Il  Dipartimento  svolge  le
          funzioni di coordinamento di cui all'art. 6, comma  3,  del
          regolamento (CE) n. 1290 del  2005  del  Consiglio  del  21
          giugno  2005  relativo  al  finanziamento  della   politica
          agricola comune. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti
          di cui ai commi 9 e 10 dell'art.  12  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto  2012,  n.  135,  le  funzioni  sono  svolte
          mediante un ufficio  non  dirigenziale  direttamente  posto
          alle dipendenze del Capo Dipartimento. 
              3. Il Dipartimento  e'  articolato  in  tre  uffici  di
          livello dirigenziale generale, con le  denominazioni  e  le
          competenze di seguito indicate: 
                a) Direzione generale delle politiche  internazionali
          e dell'Unione europea: trattazione, cura  e  rappresentanza
          degli  interessi  agricoli  ed   agroalimentari   in   sede
          dell'Unione europea per gli aspetti di mercato e i sostegni
          diretti; partecipazione ai processi di  elaborazione  della
          posizione comune e di formazione  della  politica  agricola
          comune (di seguito denominata PAC), e  di  definizione  dei
          regolamenti, delle direttive e delle decisioni  dell'Unione
          europea connessi con tale politica;  predisposizione  delle
          disposizioni nazionali e  degli  altri  atti  necessari  ad
          assicurare    l'applicazione     della     regolamentazione
          dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato
          agricolo e agroalimentare e di sostegni  diretti;  analisi,
          monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione  della
          PAC,  compreso  l'andamento  della  spesa;   rappresentanza
          dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei
          comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per  la
          elaborazione  della  normativa   dell'Unione   europea   di
          settore; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea  e
          con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi  terzi  per
          le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni
          diretti  della  politica  agricola  comune;   coordinamento
          dell'attivita'  svolta,  in  materia  di   mercati,   dalle
          regioni, dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
          (AGEA),   dagli   Organismi   pagatori   e   dalle    altre
          amministrazioni     deputate     all'applicazione     della
          regolamentazione dell'Unione europea  ed  esecuzione  degli
          obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale;
          adempimenti   relativi   all'attuazione   della   normativa
          dell'Unione europea concernente il Fondo  europeo  agricolo
          di  garanzia  (FEAGA);   riconoscimento   degli   organismi
          pagatori previsti dalla  normativa  dell'Unione  europea  e
          supervisione  dell'attivita'  dei  medesimi;   monitoraggio
          dell'andamento  dei  mercati  in  collaborazione   con   le
          competenti Direzioni generali del Ministero dello  sviluppo
          economico e gli enti  competenti  in  materia;  trattazione
          delle  tematiche  relative  ai  processi  di   allargamento
          dell'Unione europea e agli accordi  bilaterali  dell'Unione
          con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi  e  delle
          posizioni   nazionali   negli   organismi    internazionali
          multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio
          (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo
          economico  (OCSE);  contingenti  ed  ostacoli   tecnici   e
          tariffari in materia di importazione  ed  esportazione  dei
          prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse  con
          l'applicazione degli accordi internazionali  concernenti  i
          mercati e gli aiuti; esercizio delle  attribuzioni  statali
          in materia alimentare come definita all'art. 1 della  legge
          6 marzo  1958,  n.  199.  Attivita'  concernenti  il  Codex
          alimentarius di  cui  alla  risoluzione  della  Commissione
          mista FAO-OMS del 3 luglio  1963,  gestione  degli  accordi
          internazionali in materia di risorse  biologiche;  gestione
          delle    attivita'    ministeriali    in    sede    UNESCO;
          regolamentazione   dell'Unione   europea   concernente   la
          raccolta dati. Accordi con  Paesi  terzi;  misure  connesse
          alla  politica  dei  mercati.  La  Direzione  generale   si
          articola in 7 uffici dirigenziali non generali; 
                b)  Direzione   generale   dello   sviluppo   rurale:
          trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli
          ed  agroalimentari   in   materia   di   sviluppo   rurale;
          elaborazione e coordinamento delle  linee  di  politica  di
          sviluppo rurale, ivi compresi gli  aspetti  relativi  della
          montagna e del paesaggio rurale,  in  coerenza  con  quelle
          dell'Unione europea; politiche e strumenti  in  materia  di
          politiche  imprenditoriali,  dei  soggetti   giuridici   in
          agricoltura, ivi comprese quelle giovanili  e  di  ricambio
          generazionale,  e  delle  strutture   aziendali   agricole;
          contratti  agrari,  ricomposizione   fondiaria,   bonifica;
          coordinamento delle politiche in favore  dell'imprenditoria
          agricola giovanile e  femminile;  risoluzione  di  problemi
          della  pluriattivita';  grandi  reti  infrastrutturali   di
          irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di  cui  alla
          legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto  legislativo  3
          aprile 1993, n. 96,  e  successive  modificazioni,  nonche'
          interventi per la razionalizzazione del  sistema  logistico
          irriguo nazionale; attivita' di  competenza  relative  alle
          materie trasferite dal citato decreto legislativo 3  aprile
          1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio  1995,  n.  32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione  dei
          procedimenti  riguardanti   il   credito   agrario   e   la
          meccanizzazione agricola; adempimenti relativi  al  decreto
          ministeriale 18799 del 27  dicembre  2012,  di  istituzione
          dell'Autorita' nazionale competente per l'applicazione  del
          regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio; gestione degli interventi a favore delle imprese
          agricole colpite da eccezionali avversita'  atmosferiche  o
          da crisi di mercato; problematiche in materia di  aiuti  di
          Stato;  programmi  nazionali  di   ricerca;   indirizzo   e
          monitoraggio   degli   istituti   e   laboratori   operanti
          nell'ambito  della  ricerca  agricola   e   agroalimentare;
          innovazione e  trasferimento  tecnologico  in  agricoltura;
          studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
          disciplina generale e coordinamento in materia  di  impiego
          delle biotecnologie innovative nel settore  agroalimentare;
          salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici  delle  specie
          animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di
          propagazione,  registri  di  varieta'  vegetali   e   libri
          genealogici e registri anagrafici del bestiame  e  relativi
          controlli   funzionali;   elaborazione   delle   linee   di
          programmazione nazionale  in  materia  di  agriturismo,  di
          multifunzionalita'   dell'impresa    agricola    e    sulla
          pluriattivita' in agricoltura;  adempimenti  connessi  alla
          gestione del Fondo di  solidarieta'  nazionale  di  cui  al
          decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  e  successive
          modificazioni,  a  sostegno  dei  redditi   delle   imprese
          agricole  e  zootecniche  colpite  da  calamita'  naturali,
          eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie  e  attacchi
          parassitari; attivazione  delle  misure  di  aiuto  per  la
          ripresa  economica  e  produttiva  delle  imprese  agricole
          danneggiate e per il ripristino delle  strutture  fondiarie
          connesse all'attivita' agricola; gestione delle  misure  di
          aiuto per incentivare la stipula di contratti  assicurativi
          agevolati, per la  copertura  dei  rischi  climatici  sulle
          coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari
          sulle produzioni vegetali, le  malattie  epizootiche  e  lo
          smaltimento delle carcasse  negli  allevamenti  zootecnici;
          gestione  del  servizio   fitosanitario   centrale,   quale
          autorita' unica di  coordinamento  e  di  contatto  per  le
          materie disciplinate  dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari  regionali
          ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto
          2005,  n.  214;  adempimenti  connessi   al   settore   dei
          fitofarmaci,   dei   fertilizzanti,   al    materiale    di
          propagazione e ai registri di varieta' di specie frutticole
          e  di  vite;  adempimenti  connessi  all'attuazione   della
          normativa comunitaria sull'uso sostenibile dei  fitofarmaci
          e  al  coordinamento  delle  politiche   agro   ambientali,
          attraverso la  definizione  dei  requisiti  e  delle  norme
          tecniche che contraddistinguono le misure agro  ambientali,
          ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata,  ai
          sensi dell'articolo 2, comma  6,  della  legge  3  febbraio
          2011, n. 4,  ai  fini  della  valutazione  economica  delle
          misure stesse, in relazione ai  costi  aggiuntivi,  secondo
          l'articolo 27  del  regolamento  (CE)  n.  1974/2006  della
          Commissione del 15 dicembre 2006  recante  disposizioni  di
          applicazione  del  regolamento  (CE)   n.   1698/2005   del
          Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale  da  parte  del
          Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR);
          attivita'  in  materia  venatoria  e  determinazione  delle
          specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della
          legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  riconoscimento  delle
          associazioni nazionali venatorie. La Direzione generale  si
          articola in 7 uffici dirigenziali non generali; 
                b-bis)    Direzione    generale    delle     foreste:
          rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali
          in  sede  europea  e  internazionale,  coordinamento  delle
          politiche forestali  nazionali  e  regionali;  elaborazione
          delle linee di politica forestale, anche con riferimento al
          dissesto idrogeologico e alla mitigazione  dei  cambiamenti
          climatici; controllo e monitoraggio del consumo  del  suolo
          forestale; elaborazione  e  coordinamento  delle  politiche
          della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione
          europea; coordinamento politiche  di  valorizzazione  della
          biodiversita' negli ecosistemi forestali;  coordinamento  e
          tutela dei patrimoni genetici e delle sementi di  interesse
          forestale,  nel  rispetto   della   normativa   europea   e
          internazionale  vigente;  tutela   e   valorizzazione   dei
          prodotti forestali e del sottobosco;  adempimenti  relativi
          all'attuazione del decreto ministeriale  n.  18799  del  27
          dicembre  2012,  di  istituzione  dell'Autorita'  nazionale
          competente  per  l'applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
          995/2010  del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio;
          certificazione in materia di commercio internazionale e  di
          detenzione di esemplari di fauna e di flora  minacciati  di
          estinzione, di cui all'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies,
          della legge 7 febbraio 1992,  n.  150,  tramite  le  unita'
          specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco
          degli alberi monumentali  e  rilascio  del  parere  di  cui
          all'art. 7, commi 2 e 4, della legge 14  gennaio  2013,  n.
          10.  La  Direzione  generale  si  articola  in   4   uffici
          dirigenziali non generali.».